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FRINGE BENEFIT E AUTO AZIENDALI: COSA SUCCEDE ALLE ASSEGNAZIONI DOPO IL 30 GIUGNO 2025
Negli ultimi mesi, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, sono cambiate le regole sul calcolo di questi fringe benefit.
L’assegnazione di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo – ovvero destinata sia ad attività lavorative sia a esigenze personali del dipendente – genera un fringe benefit, ossia un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, di conseguenza, della base imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, le modalità di calcolo dei fringe benefit hanno subito rilevanti modifiche. In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 192 del 22 luglio 2025, ha fornito chiarimenti su una casistica specifica: quella dei contratti di assegnazione sottoscritti entro il 31 dicembre 2024, ma con consegna dell’autovettura successiva al 30 giugno 2025.
Il quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno il chiarimento fornito, è necessario distinguere tra tre differenti regimi applicativi:
- Nuovo regime (Legge di Bilancio 2025)
Si applica ai veicoli aziendali per i quali contratto, immatricolazione e consegna avvengono interamente nel corso del 2025. In questo caso, il fringe benefit viene determinato in via forfettaria, applicando percentuali differenziate in base alle emissioni del veicolo: più contenute per auto elettriche e ibride, più elevate per quelle a benzina o diesel. - Regime transitorio
Introdotto con l’obiettivo di non penalizzare le imprese che avevano già effettuato ordini nel 2024, trova applicazione qualora:
• l’ordine del veicolo sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2024
• la consegna sia avvenuta entro il 30 giugno 2025.
In tali circostanze continua a valere la disciplina previgente, che prevede criteri di calcolo più favorevoli. - Criterio generale del “valore normale”
Tutti i casi non riconducibili ai due regimi precedenti ricadono in questa categoria. In tali ipotesi, il fringe benefit viene determinato sulla base del valore economico effettivo dell’utilizzo privato del veicolo, calcolato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, dal quale va detratta la quota riferibile all’impiego per finalità lavorative.
Il caso concreto chiarito dall’Agenzia delle Entrate
Una società si trovava nella seguente situazione:
- contratto di assegnazione sottoscritto il 27 dicembre 2024;
- ordine del veicolo effettuato nel 2024;
- consegna prevista a partire dal 1° luglio 2025.
In questo scenario:
- non trova applicazione il regime transitorio, poiché la consegna avviene successivamente al 30 giugno 2025;
- non si applica il nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, in quanto il contratto è stato stipulato nel 2024 e non nel 2025;
- resta pertanto valido il criterio generale del “valore normale”.
In concreto, ciò significa che, per il dipendente interessato, il fringe benefit non verrà determinato mediante percentuali forfettarie agevolate, ma sarà calcolato sulla base di una valutazione economica effettiva del vantaggio derivante dall’utilizzo privato dell’autovettura aziendale.
“È proprio in casi come questi che la pianificazione preventiva diventa decisiva: un dettaglio temporale può determinare centinaia o migliaia di euro di differenza sul costo del benefit” — Alessandro Angeletti, CEO di Consecution
Perché è rilevante per le aziende
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate produce effetti pratici rilevanti, che le imprese sono chiamate a considerare con attenzione:
Pianificazione delle flotte aziendali
- Nel caso in cui i veicoli ordinati nel 2024 non siano stati consegnati entro il 30 giugno 2025, i vantaggi fiscali risultano ridotti. Diventa quindi fondamentale monitorare con precisione i tempi di immatricolazione e consegna.
Impatto sul budget e costo del personale
- L’applicazione del criterio del “valore normale” può determinare fringe benefit di importo più elevato, con conseguenti maggiori trattenute fiscali e contributive per i dipendenti, oltre a un incremento del costo complessivo del lavoro per l’azienda.
Comunicazione interna
- È essenziale fornire ai collaboratori una spiegazione chiara e trasparente in merito alle possibili differenze di trattamento fiscale sul benefit auto, che possono emergere anche tra dipendenti con contratti apparentemente simili.
Un esempio pratico
- Dipendente A: contratto firmato il 20 dicembre 2024, auto consegnata il 15 maggio 2025 → si applica il regime transitorio.
- Dipendente B: contratto firmato il 20 dicembre 2024, auto consegnata il 10 luglio 2025 → si applica il criterio del “valore normale”.
- Dipendente C: contratto firmato il 15 febbraio 2025, auto consegnata a marzo 2025 → si applica il nuovo regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
Si tratta di tre situazioni molto simili tra loro, ma soggette a discipline fiscali differenti.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è inequivocabile: la data di consegna del veicolo, unitamente a quella di sottoscrizione del contratto e di immatricolazione, rappresenta il fattore decisivo per individuare il regime fiscale applicabile ai fringe benefit derivanti dall’assegnazione dell’auto aziendale.
“Per le aziende che utilizzano il noleggio a lungo termine, avere una visione chiara e aggiornata delle regole è fondamentale per trasformare un obbligo normativo in una leva di efficienza e competitività” — Alessandro Angeletti, CEO di Consecution



























